Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sez. III - Del curatore

Art. 27
Ruolo degli amministratori giudiziari

[I. Presso ogni tribunale è istituito il ruolo degli amministratori giudiziari, fra i quali è scelto il curatore di fallimento. Il tribunale tuttavia, per motivi da enunciarsi nella sentenza dichiarativa di fallimento, può scegliere il curatore nel ruolo degli amministratori di un altro tribunale del distretto della Corte di appello.

II. In casi eccezionali, il tribunale, per motivi da enunciarsi nella sentenza dichiarativa di fallimento, può scegliere il curatore fra persone idonee anche non iscritte nel ruolo degli amministratori giudiziari.

III. Le norme relative alla formazione del ruolo e alla nomina e disciplina degli amministratori giudiziari saranno emanate con decreto reale].

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Articolo implicitamente abrogato a seguito dell'entrata in vigore del d.lg. 23 agosto 1946, n. 153, di soppressione del ruolo degli amministratori giudiziari.
TITOLO II - Del fallimento
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sez. III - Del curatore

Art. 27

Nomina del curatore (1)


I. Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale. (2) (CCII)

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(1) Articolo sostituito dall’art. 24 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

(2) L'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 e modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 prevede che «Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione. il proprio indirizzo di posta elettronica certificata».