Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO II - Del fallimento
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sez. III - Del curatore
I. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d’ufficio, revocare il curatore. (CCII)
II. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori. (1) (CCII)
III. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell’istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell’articolo 26; il reclamo non sospende l’efficacia del decreto. (1)
(CCII)