Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO II - Del fallimento
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. IV - Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti
I. La associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell’associante. L’associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico. (CCII)
II. L’associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico. (CCII)
III. Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall’art. 150. (1)
(CCII)