Codice di Procedura Civile LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali
CAPO I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti
SEZIONE I
Degli atti in generale
I. Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 193 (1).