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Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO VI
Degli atti processuali
CAPO I
Delle forme degli atti e dei provvedimenti
SEZIONE III
Dei provvedimenti

Art. 134

Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza

I. L'ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell'udienza, è redatta su documento separato (1), munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.

II. Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.

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(1) L’art. 3, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito al primo comma le parole «scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato» con le seguenti: «redatta su documento separato».