Del processo di cognizione
CAPO IV
Del procedimento davanti alla Corte suprema di cassazione
Art. 138
Procedimento in camera di consiglio
I. Il primo presidente della Corte suprema di cassazione, nei casi d'inammissibilità e d'improcedibilità del ricorso e negli altri casi previsti nell'articolo 375 del codice, dispone l'invio al pubblico ministero dei ricorsi che debbono essere decisi in camera di consiglio e di quelli dei quali il pubblico ministero stesso ha fatto richiesta.
II. Il pubblico ministero, se ritiene che i ricorsi debbano essere trattati in camera di consiglio, stende per iscritto le sue requisitorie in calce ai ricorsi stessi e restituisce gli atti alla cancelleria della corte.
III. Il cancelliere provvede alla notificazione delle requisitorie ai difensori delle parti a norma dell'articolo 375 quarto comma del codice.
Del processo di cognizione
CAPO IV
Del procedimento davanti alla Corte suprema di cassazione
Art. 138
[Procedimento in camera di consiglio] (1)
Articolo abrogato.
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(1) Articolo abrogato dal d.ls. 2 febbraio 2006, n. 40. La modifica si applica «ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto» (2 marzo 2006).