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Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO I
Dell'introduzione della causa
SEZIONE I
Della citazione e della costituzione delle parti

Art. 169

Ritiro dei fascicoli di parte

I. Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare [...] dalla cancelleria il fascicolo cartaceo da essa eventualmente depositato (1); ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.

II. Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo cartaceo (2) all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.

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(1) L’art. 3, comma 2, lettera e), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al primo comma le parole «il proprio fascicolo», e dopo le parole «dalla cancelleria» ha inserito le seguenti: «il fascicolo cartaceo da essa eventualmente depositato».
(2) L’art. 3, comma 2, lettera e), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha inserito al secondo comma, dopo le parole «il fascicolo», la seguente: «cartaceo».