Codice di Procedura Civile LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO II
Dell'istruzione della causa
SEZIONE IV
Dell'intervento di terzi e della riunione di procedimenti
PARAGRAFO 1
Dell'intervento di terzi
I. Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166, 167, primo comma e 171-ter. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi degli articoli 171-bis, secondo comma, e 269, terzo comma, secondo periodo (2).