Codice di Procedura Civile LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO IV
Del procedimento in contumacia
I. Nel dichiarare la contumacia dell'attore a norma dell'articolo 171, ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta nella comparsa di risposta (1), ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell'articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo, e il processo si estingue.