Codice di Procedura Civile LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO IV
Del procedimento in contumacia
I. L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa [...] (1).
II. Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito [...] (2).
III. Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.
IV. Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.