Codice di Procedura Civile


LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO II
Dell'appello

Art. 347
Forme e termini della costituzione in appello

I. La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale.

II. L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.

III. Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.