Codice di Procedura Civile
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO III
Del ricorso per cassazione
SEZIONE II
Del procedimento e dei provvedimenti
Art. 376
Assegnazione dei ricorsi alle sezioni
I. I ricorsi sono assegnati alle sezioni unite o alle sezioni semplici dal primo presidente.
II. La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso.
III. All'udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO III
Del ricorso per cassazione
SEZIONE II
Del procedimento e dei provvedimenti
Art. 376
Assegnazione dei ricorsi alle sezioni
I. Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all'assegnazione alle sezioni semplici. (1)
II. La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso.
III. All'udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.
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(1) Comma sostituito dall’art. 47, comma 1, lett. b), della l. 18 giugno 2009, n. 69. In base all’art. 58, comma 5, della citata legge, la modifica si applica alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente all'entrata in vigore della legge medesima.
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TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO III
Del ricorso per cassazione
SEZIONE II
Del procedimento e dei provvedimenti
Art. 376
Assegnazione dei ricorsi alle sezioni
I. Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice. (1)
II. La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso.
III. All'udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.
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(1) Periodo sostituito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. La modifica si applica ai ricorsi depositati successivamente al 30 ottobre 2016, data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO III
Del ricorso per cassazione
SEZIONE II
Del procedimento e dei provvedimenti
Art. 376
Assegnazione dei ricorsi alle sezioni
I. Il primo presidente assegna i ricorsi alle sezioni unite o alla sezione semplice. (1)
II. La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza. (2)
III. All'udienza o all'adunanza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta con ordinanza soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio [...]. (3)
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(1) Comma sostituito dall'art. 3, comma 28, lett. b), n. 1), d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149. L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data. 6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio". Il comma sostituito recitava: «Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice».
(2) Comma modificato dall'art. 3, comma 28, lett. b), n. 2), d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149 il quale ha sostituito la parola «dieci» con la parola «quindici» e le parole «di discussione del ricorso» con le parole «o dell'adunanza». L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data. 6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".
(3) Comma modificato dall'art. 3, comma 28, lett. b), n. 3), d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149 il quale ha inserito le parole «o all'adunanza» dopo le parole «All'udienza» e le parole «con ordinanza» dopo le parole: «può essere disposta». Le parole «, con ordinanza inserita nel processo verbale» sono state soppresse. L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data. 6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".