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Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO III
Del ricorso per cassazione
SEZIONE II
Del procedimento e dei provvedimenti

Art. 380-bis

Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati

I. Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti.

II. Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore [...] (1), può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391.

III. Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell'articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96.

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(1) L’art. 3, comma 4, lettera n) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al secondo comma le parole «munito di una nuova procura speciale».