Codice di Procedura Civile LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV Bis
Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie
CAPO II
Del procedimento
SEZIONE I
Disposizioni comuni al giudizio di primo grado
I. Le decadenze previste dagli articoli 473-bis.14, 473-bis.16 (1) e 473-bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili.
II. Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori.
III. Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.