Codice di Procedura Civile LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO I
Del titolo esecutivo e del precetto
I. Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del duplicato informatico del titolo o di sua copia (1) attestata conforme all'originale e del precetto.
II. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
III. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.