Codice di Procedura Civile


LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO I
Dell'espropriazione forzata in generale
SEZIONE I
Dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale

Art. 484
Giudice dell'esecuzione

I. L'espropriazione è diretta da un giudice.

II. La nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.

III. Si applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.