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Codice di Procedura Civile

LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO I
Dell'espropriazione forzata in generale
SEZIONE I
Dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale

Art. 488

Fascicolo dell'esecuzione

I. Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo informatico (1), nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.

II. Il creditore è obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità, il duplicato informatico o la copia attestata conforme all'originale a ogni richiesta del giudice. (2)

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(1) L’art. 3, comma 7, lettera e), numero 1) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito al primo comma le parole «fascicolo telematico» con le seguenti: «fascicolo informatico».
(2) Comma sostituito dall’art. 3, comma 7, lettera e), numero 2) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il comma sostituito recitava: «II. Il creditore è obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità o la copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice.»