Codice di Procedura Civile
LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO I
Dell'espropriazione forzata in generale
SEZIONE I
Dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale
Art. 489
Notificazioni e comunicazioni (1)
I. Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti e ai creditori intervenuti si fanno, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito.
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(1) Articolo sostituito dall’art. 3, comma 7, lettera f) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
L'articolo sostituito recitava: «Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni - I. Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d'intervento.
II. In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione.»