Codice di Procedura Civile
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO II
Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore
SEZIONE III
Dell'assegnazione e della vendita
Art. 534-bis
Delega delle operazioni di vendita
I. Il pretore, con il provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare a un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO II
Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore
SEZIONE III
Dell'assegnazione e della vendita
Art. 534-bis
Delega delle operazioni di vendita (1)
I. Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.
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(1) Articolo sostituito, in sede di conversione, dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. f) l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1 marzo 2006.
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO II
Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore
SEZIONE III
Dell'assegnazione e della vendita
Art. 534-bis
Delega delle operazioni di vendita
I. Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, delega (1) all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.
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(1) L'art. 13 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (entrato in vigore il 27 giugno 2015), convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 ha sostituito le parole: "può, sentiti gli interessati, delegare" con la parola: "delega". La modifica si applica anche ai procedimenti
pendenti alla data di entrata in vigore del citato decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il
professionista delegato dispone una nuova vendita.