Codice di Procedura Civile LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO V
Delle opposizioni
CAPO I
Delle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all'esecuzione
SEZIONE II
Delle opposizioni agli atti esecutivi
I. Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
II. All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter. (1) La causa è decisa con sentenza non impugnabile.
III. Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma.