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Codice di Procedura Civile

LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO I
Dei procedimenti sommari
CAPO I
Del procedimento d'ingiunzione

Art. 654

Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione

I. L’esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del conciliatore, del pretore o del presidente [...] (1).

II. Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà.

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(1) L’art. 3, comma 8, lettera e) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha soppresso al primo comma le parole «scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione».