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Codice di Procedura Civile

LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO II
Dei procedimenti in camera di consiglio
CAPO VI
Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio

Art. 738

Procedimento

I. Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio.

II. Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli deposita le sue conclusioni (1).

III. Il giudice può assumere informazioni.

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(1) L’art. 3, comma 8, lettera n) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha sostituito al secondo comma le parole «stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente» con le seguenti: «deposita le sue conclusioni».