Codice di Procedura Civile LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO II
Dei procedimenti in camera di consiglio
CAPO VI
Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio
I. Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio.
II. Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli deposita le sue conclusioni (1).
III. Il giudice può assumere informazioni.