Codice di Procedura Civile


LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO IV
Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni
CAPO II
Dell'apposizione e della rimozione dei sigilli
SEZIONE II
Della rimozione dei sigilli

Art. 762
Termine

I. I sigilli non possono essere rimossi e l'inventario non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall'apposizione, salvo che il giudice per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato.

II. Se alcuno degli eredi è minore non emancipato, non si può procedere alla rimozione dei sigilli finché non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale.