Codice di Procedura Civile
LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO VIII-bis
Dei procedimenti collettivi (1)
Art. 840-quaterdecies
Accordi
di natura transattiva (2)
I. Il tribunale, fino alla discussione orale della causa, formula ove possibile, avuto riguardo al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del giudice è inserita nell’area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all’articolo 840-ter, secondo comma, ed è comunicata all’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente. L’accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti è inserito nell’area pubblica ed è comunicato all’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente, il quale può dichiarare di voler accedere all’accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico nel termine indicato dal giudice.
II. Dopo la pronuncia della sentenza di cui all’articolo 840-sexies, il rappresentante comune, nell’interesse degli aderenti, può predisporre con l’impresa o con l’ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità uno schema di accordo di natura transattiva.
III. Lo schema è inserito nell’area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all’articolo 840-ter, secondo comma, ed è comunicato all’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente.
IV. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, ciascun aderente può inserire nel fascicolo informatico le proprie motivate contestazioni allo schema di accordo. Nei confronti degli aderenti che non formulano contestazioni a norma del presente comma, lo schema di accordo si considera non contestato.
V. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al quarto comma, il giudice delegato, avuto riguardo agli interessi degli aderenti, può autorizzare il rappresentante comune a stipulare l’accordo transattivo.
VI. Il provvedimento del giudice delegato è inserito nell’area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all’articolo 840-ter, secondo comma, ed è comunicato all’indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente nonché al ricorrente.
VII. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al sesto comma, l’aderente che ha formulato le contestazioni di cui al quarto comma può privare il rappresentante comune della facoltà di stipulare l’accordo transattivo a cui le medesime contestazioni si riferiscono.
VIII. L’accordo transattivo autorizzato dal giudice delegato e stipulato dal rappresentante comune costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo 480, secondo comma. Il rappresentante comune certifica l’autografia delle sottoscrizioni apposte all’accordo transattivo.
IX. Il ricorrente può aderire all’accordo transattivo entro il termine di cui al settimo comma; in tal caso, l’accordo transattivo costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale anche in suo favore.
X. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando l’azione è promossa da un’organizzazione o un’associazione inserita nell’elenco di cui all’articolo 840-bis, secondo comma, e l’accordo può avere riguardo anche al risarcimento del danno o alle restituzioni in favore degli aderenti che abbiano accettato o non si siano opposti all’accordo medesimo.
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(1) Titolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, l. 12 aprile 2019, n. 31. L' art. 7, comma 1, l. n. 31, cit., come da ultimo modificato dall'art. 31- ter del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto che: «1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi venticinque mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.» (19 maggio 2021). La medesima decorrenza era stata disposta dall'art. 26, comma 1, d.l. 9 novembre 2020, n. 149, poi abrogato dall'art.1, comma 2, l. n. 176, cit., ai sensi del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n. 149, cit. Precedentemente, l'originario termine di «dodici mesi» era stato sostituito con «diciannove mesi» dall'art. 8 d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8.
(2) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, l. 12 aprile 2019, n. 31. L' art. 7, comma 1, l. n. 31, cit., come da ultimo modificato dall'art. 31- ter del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto che: «1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi venticinque mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.» (19 maggio 2021). La medesima decorrenza era stata disposta dall'art. 26, comma 1, d.l. 9 novembre 2020, n. 149, poi abrogato dall'art.1, comma 2, l. n. 176, cit., ai sensi del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n. 149, cit. Precedentemente, l'originario termine di «dodici mesi» era stato sostituito con «diciannove mesi» dall'art. 8 d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8.