Codice di Procedura Civile
LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO VIII-bis
Dei procedimenti collettivi (1)
Art. 840-quinquies
Procedimento (2)
I. Con l’ordinanza con cui ammette l’azione di classe, il tribunale fissa un termine perentorio non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza nel portale dei servizi telematici di cui all’articolo 840-ter, secondo comma, per l’adesione all’azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e provvede secondo quanto previsto dall’articolo 840-sexies, primo comma, lettera c). Si applica in quanto compatibile l’articolo 840-septies. L’aderente non assume la qualità di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. I diritti di coloro che aderiscono a norma del presente comma sono accertati secondo le disposizioni di cui all’articolo 840-octies, successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l’azione di classe.
II. Il tribunale, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del giudizio.
III. Quando è nominato un consulente tecnico d’ufficio, l’obbligo di anticipare le spese e l’acconto sul compenso a quest’ultimo spettanti sono posti, salvo che sussistano specifici motivi, a carico del resistente; l’inottemperanza all’obbligo di anticipare l’acconto sul compenso a norma del presente comma non costituisce motivo di rinuncia all’incarico.
IV. Ai fini dell’accertamento della responsabilità del resistente il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.
V. Su istanza motivata del ricorrente, contenente l’indicazione di fatti e prove ragionevolmente disponibili dalla controparte, sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda, il giudice può ordinare al resistente l’esibizione delle prove rilevanti che rientrano nella sua disponibilità.
VI. Il giudice dispone a norma del quinto comma individuando specificamente e in modo circoscritto gli elementi di prova o le rilevanti categorie di prove oggetto della richiesta o dell’ordine di esibizione. La categoria di prove è individuata mediante il riferimento a caratteristiche comuni dei suoi elementi costitutivi come la natura, il periodo durante il quale sono stati formati, l’oggetto o il contenuto degli elementi di prova di cui è richiesta l’esibizione e che rientrano nella stessa categoria.
VII. Il giudice ordina l’esibizione, nei limiti di quanto è proporzionato alla decisione e, in particolare:
a) esamina in quale misura la domanda è sostenuta da fatti e prove disponibili che giustificano l’ordine di esibizione;
b) esamina la portata e i costi dell’esibizione;
c) valuta se le prove di cui è richiesta l’esibizione contengono informazioni riservate, specialmente se riguardanti terzi.
VIII. Quando la richiesta o l’ordine di esibizione hanno per oggetto informazioni riservate, il giudice dispone specifiche misure di tutela tra le quali l’obbligo del segreto, la possibilità di non rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di audizioni a porte chiuse, la limitazione del numero di persone autorizzate a prendere visione delle prove, il conferimento ad esperti dell’incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata. Si considerano informazioni riservate i documenti che contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario relative a persone ed imprese, nonché i segreti commerciali.
IX. La parte nei cui confronti è rivolta l’istanza di esibizione ha diritto di essere sentita prima che il giudice provveda.
X. Resta ferma la riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati incaricati di assistere la parte e il cliente stesso.
XI. Alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l’ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.
XII. Salvo che il fatto costituisca reato, alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.
XIII. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi undicesimo e dodicesimo, se la parte rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l’ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso, ovvero distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento, il giudice, valutato ogni elemento di prova, può ritenere provato il fatto al quale la prova si riferisce.
XIV. Il tribunale accoglie o rigetta nel merito la domanda con sentenza che deve essere pubblicata nell’area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all’articolo 840-ter, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito.
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(1) Titolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, l. 12 aprile 2019, n. 31. L' art. 7, comma 1, l. n. 31, cit., come da ultimo modificato dall'art. 31- ter del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto che: «1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi venticinque mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.» (19 maggio 2021). La medesima decorrenza era stata disposta dall'art. 26, comma 1, d.l. 9 novembre 2020, n. 149, poi abrogato dall'art.1, comma 2, l. n. 176, cit., ai sensi del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n. 149, cit. Precedentemente, l'originario termine di «dodici mesi» era stato sostituito con «diciannove mesi» dall'art. 8 d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8.
(2) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, l. 12 aprile 2019, n. 31. L' art. 7, comma 1, l. n. 31, cit., come da ultimo modificato dall'art. 31- ter del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto che: «1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi venticinque mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.» (19 maggio 2021). La medesima decorrenza era stata disposta dall'art. 26, comma 1, d.l. 9 novembre 2020, n. 149, poi abrogato dall'art.1, comma 2, l. n. 176, cit., ai sensi del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n. 149, cit. Precedentemente, l'originario termine di «dodici mesi» era stato sostituito con «diciannove mesi» dall'art. 8 d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8.