Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO III
Delle parti e dei difensori
CAPO III
Dei doveri delle parti e dei difensori

Art. 88
Dovere di lealtà e di probità

I. Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.

II. In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.