Testo Unico Bancario
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)
Capo II
Gruppo bancario
Sezione II
Società del gruppo
Art. 102
Procedure proprie delle singole società
1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca d’Italia a cura dell’autorità amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorità amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano la Banca d’Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.
----------------------
(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.