Testo Unico Bancario
TITOLO VI
TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI (1)
Capo I-bis
Credito immobiliare ai consumatori (2)
1. Il finanziatore o l’intermediario del credito mette a disposizione del consumatore, in qualsiasi momento, un documento contenente informazioni generali chiare e comprensibili sui contratti di credito offerti, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Il documento precisa anche:
a) le informazioni e le evidenze documentali che il consumatore deve fornire ai sensi dell’articolo 120-undecies, comma 1, e il termine entro il quale esse devono essere fornite;
b) l’avvertimento che il credito non può essere accordato se la valutazione del merito creditizio non può essere effettuata a causa della scelta del consumatore di non fornire le informazioni o gli elementi di verifica necessari alla valutazione;
c) se verrà consultata una banca dati, in conformità dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) se del caso, la possibilità di ricevere servizi di consulenza.
2. Il finanziatore o l’intermediario del credito fornisce al consumatore le informazioni personalizzate necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata in merito alla conclusione di un contratto di credito. Le informazioni personalizzate sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso la consegna del modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato». Il modulo è consegnato tempestivamente dopo che il consumatore ha fornito le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità all’articolo 120-undecies, comma 1, e comunque in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un’offerta. Le informazioni aggiuntive che il finanziatore o l’intermediario del credito debba o voglia fornire al consumatore sono riportate in un documento distinto.
3. Prima della conclusione del contratto di credito, il consumatore ha diritto a un periodo di riflessione di almeno sette giorni per confrontare le diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata. Durante il periodo di riflessione, l’offerta è vincolante per il finanziatore e il consumatore può accettare l’offerta in qualunque momento.
4. Quando al consumatore è proposta un’offerta vincolante per il finanziatore, l’offerta è fornita su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e include la bozza del contratto di credito; essa è accompagnata dalla consegna del modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato» se:
a) il modulo non è stato fornito in precedenza al consumatore; o
b) le caratteristiche dell’offerta sono diverse dalle informazioni contenute nel modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato» precedentemente fornito.
5. Il finanziatore o l’intermediario del credito fornisce al consumatore chiarimenti adeguati sui contratti di credito ed eventuali servizi accessori proposti, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria.
6. Il CICR, su proposta della Banca d’Italia, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento a:
a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali;
b) le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi del comma 5;
c) gli obblighi specifici da osservare nei casi di comunicazioni mediante telefonia vocale, anche prevedendo informazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dall’articolo 67-novies del Codice del consumo;
d) l’informazione da rendere al consumatore sul contenuto e sui possibili effetti dell’accordo previsto dall’articolo 120-quinquiesdecies, comma 3.
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(1) Rubrica così sostituita dall’art. 4, comma 1, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(2) Il Capo I-bis è stato inserito dall’art. 1, comma 2, decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72.
(3) Articolo inserito dall’art. 1, comma 2, decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72.