Testo Unico Bancario
TITOLO VI-BIS
AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI (1)
Art. 128-octies
Incompatibilità (2)
1. È vietata la contestuale iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
1-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze individua, con regolamento adottato, sentita la Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le cause di incompatibilità con l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 128-sexies, comma 2-bis (3).
2. I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti.
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(1) Il Titolo VI-bis è stato inserito dall’art. 11, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(2) Articolo inserito dall’art. 11, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 6, comma 1, lett. d), decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169.
(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 6, decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72.