Testo Unico Bancario
TITOLO VIII (1) (2)
SANZIONI
Capo I
Abusivismo bancario e finanziario (3)
Art. 132
Abusiva attività finanziaria (4)
1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall’articolo 106, comma 1, in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 107 o dell’iscrizione di cui all’articolo 111 ovvero dell’articolo 112, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329 (5).
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(1) Le partizioni del presente titolo e le relative intestazioni e rubriche sono state così modificate dall’art. 64, commi 22, 25, 28, 32, 33, lett. a), e 34, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
(2) L’art. 39, legge 28 dicembre 2005, n. 262 prevede al comma 1, come modificato dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28, quanto segue:
"Aumento delle sanzioni penali e amministrative 1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale".
(3) Intestazioni e rubrica così modificate dall’art. 64, comma 22, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
(4) Articolo così sostituito dall’art. 8, comma 2, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(5) Cfr. l’art. 39, comma 1, legge 28 dicembre 2005, n. 262, citato in nota al presente Titolo, che dispone il raddoppio delle sanzioni penali previste dal testo unico entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.