ilcaso.it

Testo Unico Bancario

TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 147

Altri poteri delle autorità creditizie

1. Le autorità creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti dall’articolo 32, primo comma, lettere d) ed f), e dall’articolo 35, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.