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Testo Unico Bancario

TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 157

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87

1. L’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

"Articolo 1 (Ambito d’applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) alle banche;

b) alle società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;

c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo;

d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;

e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell’articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.

2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione dall’applicazione del presente decreto con particolare riguardo all’incidenza dell’attività di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l’attività è esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all’esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.

3. Ai fini del presente decreto, l’attività di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi è in ogni caso considerata attività finanziaria.

4. Per l’applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari.

5. Per le società disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialità della disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d’Italia sentita (1) la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)".

2. L’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini del presente decreto il controllo ricorre nelle ipotesi previste dall’articolo 59, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.".

3. L’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

"Articolo 5 (Poteri delle autorità). - 1. Gli enti creditizi e finanziari si attengono alle disposizioni che la Banca d’Italia emana relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti.

2. I poteri conferiti dal comma 1 sono esercitati anche per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal presente decreto nonché per l’adeguamento della disciplina nazionale all’evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari.

3. Nel caso dei soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le istruzioni della Banca d’Italia sono emanate sentita (2) la CONSOB. Per le società previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni della Banca d’Italia sono emanate sentita (3) la CONSOB. Per le società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le istruzioni sono emanate dalla Banca d’Italia sentita (4) la CONSOB, tenendo conto della specialità della disciplina della legge stessa.

4. Gli atti emanati nell’esercizio dei poteri previsti dal presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".

4. L’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in ogni caso alle società e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.".

5. L’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

"1. In alternativa a quanto disposto dall’articolo 18, le partecipazioni in imprese controllate e quelle sulle quali è esercitata un’influenza notevole possono essere valutate, con riferimento a una o a più tra dette imprese, secondo il metodo indicato nel presente articolo. Si ha influenza notevole quando l’impresa partecipante disponga di almeno un quinto dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della partecipata.".

6. La lettera b), del comma 1, dell’articolo 23, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituita dalla seguente:

"b) l’elenco delle imprese controllate e di quelle sottoposte a influenza notevole ai sensi dell’articolo 19, comma 1, possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio chiuso, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio;".

7. L’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.

8. L’articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

"Articolo 25 (Impresa capogruppo). - 1. Agli effetti dell’articolo 24 è impresa capogruppo:

a) l’ente creditizio o la società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell’albo previsto dall’articolo 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

b) l’ente finanziario che controlla imprese di cui all’articolo 28, comma 1, lettere a) e b), e che non sia a sua volta controllato da enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del bilancio consolidato.

2. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli quotati in borsa.".

9. L’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.

10. L’articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

"5. Le imprese capogruppo di cui all’articolo 25 che operino anche secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 del presente articolo sono tenute alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 4, salvo che si tratti delle banche e delle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli quotati in borsa.".

11. L’articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.

12. L’articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

"Articolo 28 (Imprese incluse nel consolidamento). - 1. Sono incluse nel consolidamento l’impresa capogruppo o le imprese che operano secondo una direzione unitaria e le imprese controllate, ovunque costituite, purché queste ultime appartengano a una delle seguenti categorie:

a) enti creditizi e finanziari;

b) imprese che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività strumentale, come definita dall’articolo 59, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

2. L’ente creditizio o la società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell’albo previsto dall’articolo 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia include nel consolidamento le imprese che compongono il gruppo stesso.".

13. L’articolo 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:

"Articolo 45 (Sanzioni amministrative pecuniarie). - 1. Per la violazione dell’articolo 3 del capo I; delle disposizioni del capo II, sezioni I, II, III e V;

delle disposizioni del capo III, sezioni II e IV; dell’articolo 41 del capo IV;

degli articoli 42, comma 1, 43 e 46 del capo V, nonché degli atti di cui all’articolo 5 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (euro 516) a lire cinquanta milioni (euro 25.822) (5) (6) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi e finanziari.

2. Si applica l’articolo 145 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

3. Con riferimento ai soggetti previsti nell’articolo 1, comma 1, lettera e), i commi 1 e 2 del presente articolo si applicano solo a quelli iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.".

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(1) La parola «sentita» è stata sostituita alle precedenti «d’intesa con» dall’art. 63, comma 1, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
(2) La parola «sentita» è stata sostituita alle precedenti «d’intesa con» dall’art. 63, comma 2, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
(3) La parola «sentita» è stata sostituita alle precedenti «d’intesa con» dall’art. 63, comma 2, decreto legislativo 23 luglio- 1996, n. 415.
(4) La parola «sentita» è stata sostituita alle precedenti «d’intesa con» dall’art. 63, comma 2, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
(5) Le parole «da lire un milione a lire cinquanta milioni» sono state sostituite alle precedenti «da lire quindici milioni a lire novanta milioni» dall’art. 63, comma 3, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
(6) Cfr. l’art. 51, decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante "Disposizioni per l’introduzione dell’euro nell’ordinamento nazionale, a norma dell’art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433".