Testo Unico Bancario
TITOLO II
BANCHE
Capo II
Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi
1. La Banca d’Italia disciplina l’esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio della Repubblica (1).
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(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 8, decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.