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Testo Unico Bancario

TITOLO I
AUTORITÀ CREDITIZIE

Art. 4

Banca d’Italia

1. La Banca d’Italia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste nel titolo II (1). La Banca d’Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza.

2. La Banca d’Italia determina e rende pubblici previamente i princìpi e i criteri dell’attività di vigilanza.

3. La Banca d’Italia, fermi restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (2) (3).

4. La Banca d’Italia pubblica annualmente una relazione sull’attività di vigilanza.

4-bis. Nell’esercizio delle funzioni previste dal presente decreto legislativo, alla Banca d’Italia, ai componenti dei suoi organi nonché ai suoi dipendenti si applica l’articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (4).

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(1) Periodo modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), decreto legislativo. 30 dicembre 2010, n. 239 e, successivamente, dall’art. 1, comma 2, decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(2) Recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
(3) Periodo così modificato dall’art. 1, comma 2, decreto legislativo. 30 luglio 2012, n. 130.
(4) Comma inserito dall’art. 1, comma 2, decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.