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Testo Unico Bancario

TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)

Capo 01-I
Piani di risanamento (2)

Art. 69-sexies

Valutazione dei piani di risanamento individuali e di gruppo (3)

1. La Banca d’Italia, entro sei mesi dalla presentazione del piano di risanamento e sentite, per le succursali significative, le autorità competenti degli Stati comunitari in cui esse siano stabilite, verifica la completezza e adeguatezza del piano in conformità dei criteri indicati nelle pertinenti disposizioni dell’Unione europea.

2. Il piano di risanamento è trasmesso all’autorità di risoluzione per la formulazione di eventuali raccomandazioni sui profili rilevanti per la risoluzione della banca o del gruppo bancario.

3. Se all’esito della verifica emergono carenze o impedimenti al conseguimento delle finalità del piano, la Banca d’Italia può, fissando i relativi termini:

a) richiedere alla banca o alla capogruppo di presentare un piano modificato;

b) indicare modifiche specifiche da apportare al piano;

c) ordinare modifiche da apportare all’attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario o ordinare altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano.

4. Resta ferma la possibilità di adottare, ove le circostanze lo richiedano, una o più delle misure previste dagli articoli 53-bis e 67-ter.

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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Capo inserito dall'articolo 1, comma 12, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(3) Articolo inserito dall’art. 1, comma 12, decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.