Testo Unico Bancario
AUTORITÀ CREDITIZIE
Art. 8
Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici
1. La Banca d’Italia pubblica sul proprio sito web i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza (1).
2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del Ministro dell’economia e delle finanze (2) emanati ai sensi del presente decreto legislativo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I provvedimenti di carattere generale della Banca d’Italia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.
3. La Banca d’Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza (3).
----------------------
(1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 5, decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(2) Cfr. art. 1, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.
(3) Tali pubblicazioni sono reperibili anche sul sito internet www.bancaditalia.it.