Testo Unico Bancario


TITOLO I
AUTORITÀ CREDITIZIE

Art. 8
Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici

1. La Banca d’Italia pubblica sul proprio sito web i provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza (1).

2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del Ministro dell’economia e delle finanze (2) emanati ai sensi del presente decreto legislativo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I provvedimenti di carattere generale della Banca d’Italia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.

3. La Banca d’Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza (3).

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(1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 5, decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.
(2) Cfr. art. 1, comma 1, decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.
(3) Tali pubblicazioni sono reperibili anche sul sito internet www.bancaditalia.it.