Testo Unico Bancario
TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)
Capo I
Banche
Sezione V
Liquidazione volontaria (2)
1. Le banche informano tempestivamente la Banca d’Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della società. La Banca d’Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.
2. Non si può dar corso all’iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l’accertamento di cui al comma 1.
3. L’iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza dall’autorizzazione all’attività bancaria a decorrere dal termine fissato dalla Banca d’Italia nell’accertamento di cui al comma 1 (4). La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della Banca d’Italia, la prosecuzione di attività ai sensi dell’articolo 2487 del codice civile.
4. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti nel presente decreto.
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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Sezione inserita dall’art. 3, decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659.
(3) Articolo inserito dall’art. 7, decreto legislativo 9 luglio 2004, n. 197.
(4) Le parole «a decorrere dal termine fissato dalla Banca d’Italia nell’accertamento di cui al comma 1» sono state inserite dall’art. 1, comma 19, decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 223.