Apertura di credito revolving e forma scritta ad substantiam
ABF di Napoli, 22 Giugno 2022, n. 2673. Pres. Carriero. Est. Sbordone.
Contratto – Modifiche successive – Obbligo di forma scritta – Nullità
Le modifiche di carattere non marginale apportate a un contratto di apertura di credito revolving (quali, a titolo esemplificativo, la modifica delle carte associate alla linea di credito, il limite del fido o l’importo del TAN) rendono il rapporto del tutto indipendente rispetto a quello originariamente stipulato, colla conseguenze che la mancanza della forma scritta per le dette modifiche rende nullo il contratto ai sensi dell’art. 117, commi 1 e 3 tub. (riproduzione riservata)
A cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti