Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12887 - pubb. 24/06/2015

Liquidazione di fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso e improcedibilità dei giudizi

Tribunale Roma, 01 Aprile 2014. Est. Picaro.


Fondo comune di investimento immobiliare tipo chiuso - Liquidazione ex articolo 57 TUF - Improseguibilità delle azioni

Fondo comune di investimento immobiliare tipo chiuso - Segregazione patrimoniale - Autonoma soggettività giuridica - Esclusione - Capacità di stare in giudizio autonomamente - Esclusione



In virtù del combinato disposto di cui agli artt. 83, terzo comma del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) e 57, terzo comma del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), dalla data di insediamento degli organi liquidatori del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso e, comunque, dal terzo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa non può essere promossa o proseguita alcuna azione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Ancorché i Fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso abbiano un patrimonio separato rispetto a quello della società che li gestisce, essi sono privi di autonoma soggettività giuridica e non hanno, pertanto, la capacità di stare in giudizio autonomamente, sicché legittimata ad agire in giudizio per far accertare diritti di pertinenza del patrimonio immobiliare del Fondo è la società di gestione (Cass. 15 luglio 2010, n. 16605). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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