Contratti bancari: domande di nullità ex artt. 1418-1419 c.c., di ripetizione d’indebito ex art. 2033 c.c. e oneri probatori
Appello di Brescia, 27 Marzo 2018. Est. D'Amico.
Contratti bancari - Conto corrente di corrispondenza - Domande di nullità ex artt. 1418-1419 c.c. e di ripetizione d’indebito ex art. 2033 c.c. - Contratto di conto corrente - Onere di produzione a carico del correntista ex art. 2697 c.c. - Ordine di esibizione del contratto ex art. 210 c.p.c. e consulenza tecnica d’ufficio - Inammissibilità
Rilevabilità d’ufficio della nullità contrattuale ex art. 117, 3° c. D. Lgs. n. 385/93 - Presupposti - Limiti segnati dalla documentazione in atti e dalle risultanze istruttorie fornite dalla parte onerata della prova ex art. 2697 c.c. - Esercizio d’ufficio di attività istruttorie - Inammissibilità
Usura (art. 644 c.p. e L. n. 108/96) - Onere della prova a carico del correntista - Verifica - Formula di cui alle Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura - Applicabilità - Altre formule di calcolo - Inattendibilità
La prova dell’esistenza della clausola contrattuale (in punto interessi debitori, interessi anatocistici, c.m.s., etc.) di cui si chiede la declaratoria di nullità non può prescindere dalla produzione in giudizio del contratto di conto corrente, poiché il giudice solo attraverso l’esame del testo contrattuale può accertare che il contratto effettivamente la contiene nei termini indicati da chi agisce e può valutarne la validità o la eventuale invalidità: spetta al correntista medesimo fornire la prova della fondatezza della propria domanda attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale relativo al rapporto di conto corrente, al fine di consentire la valutazione sul contenuto e sulla validità delle clausole contestate, nonché dei relativi estratti conto. L’inottemperanza del correntista-attore rispetto all’onere probatorio così delineato non può essere supplita né dall’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto alla banca - considerato che tale istanza deve ritenersi inammissibile qualora l’ordine abbia ad oggetto documenti direttamente accessibili alla parte ex art. 119 Tub, quindi documenti che la parte, nel diligente assolvimento dell’onere probatorio su di essa gravante, avrebbe dovuto previamente acquisire in via stragiudiziale (come peraltro verificatosi nel caso di specie avendo la cliente richiesto ed ottenuto dalla banca, prima del giudizio, tutta la documentazione contrattuale inerente al rapporto controverso) e dunque allegare agli atti di causa -, né dalla consulenza tecnica d’ufficio. (Dante Abbondanza) (riproduzione riservata)
La rilevabilità d’ufficio della nullità contrattuale postula, quanto meno e come ben sottolineato anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 7.5.2015 n. 9201), la sufficienza probatoria della documentazione prodotta, non potendosi ritenere esigibile una attività istruttoria integrativa da parte del giudice diretta a sopperire al mancato assolvimento dell’onere probatorio di una delle parti ed avente ad oggetto il contenuto dei rapporti intercorsi con l’altra parte. Pertanto, in difetto della produzione in giudizio della necessaria documentazione contrattuale ad opera della parte (correntista) a tanto onerata, del tutto correttamente e legittimamente il giudice declina la pretesa del rilievo d’ufficio, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., della nullità del contratto ex art. 117 Tub. (Dante Abbondanza) (riproduzione riservata)
Il correntista che denuncia la natura usuraria del tasso d’interesse ha il preciso onere di allegare e provare, in termini analitici e specifici, modi, tempi e misura del superamento del tasso soglia ex L. n. 108/96. A nulla rilevano, all’uopo, formule e criteri di calcolo diversi da quelli indicati nelle Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del t.e.g.m. ai sensi della legge sull’usura: invero, essendo sprovvisti di qualsiasi giustificazione sul piano tecnico, logico e normativo, risultano inattendibili e del tutto impraticabili. (Dante Abbondanza) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Dante Abbondanza di Bergamo
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