Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26172 - pubb. 16/11/2021
Banca Popolare di Bari: investimento in azioni e obbligazioni convertibili, ecco la prima decisione che accoglie le domande dell’investitore
Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 03 Novembre 2021. Est. Sodano.
Banche – Intermediazione mobiliare – Forma scritta ab sustantiam contratto – Mancanza – Nullità – Legittimazione consumatore ed imprescrittibilità dell’azione – Sussistenza
Banche – Intermediazione mobiliare – Doveri di comportamento dell’intermediario – Rischi e inadeguatezza operazione – Informazione all’investitore – Necessità
Ai sensi dell’art. 23 T.U.F. e secondo la giurisprudenza di legittimità “Il requisito della forma scritta del contratto quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall’art. 23 del d.lgs. n. 57 del 1998, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando quella dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti da lui tenuti.” (Cassazione civ., SS.UU., n. 898/2018). Si tratta di un vincolo volto a colmare il gap di conoscenze dei prodotti finanziari tra l’intermediario e il cliente, nell’ambito del c.d. neoformalismo, il cui rispetto è posto integralmente a carico della parte “forte” del rapporto per compensare il suo potere di determinare unilateralmente le condizioni dell’affare, e la cui inosservanza legittima solo il consumatore ad agire per la far dichiarare la nullità, rendendolo così arbitro della sorte del contratto. Alla nullità di protezione posta a tutela dell’investitore che dunque decide se avvalersi o meno della stessa non si applica la disciplina propria dell’annullabilità e, quindi, l’esercizio dell’azione nel termine quinquennale di prescrizione, bensì il regime proprio della nullità e perciò l’imprescrittibilità della relativa azione. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)
La disciplina dettata dal TUF, dalla direttiva MIFID e dai Regolamenti emessi dalla Consob in tema di obblighi informativi rispondono alla più ampia funzione di tutela del mercato del risparmio, essendo la fiducia dell’investitore nel sistema necessaria al suo stesso funzionamento. Infatti, anche ai sensi dell’art. 29 reg. Consob 11522/1998 e secondo la giurisprudenza di legittimità, rientra tra i doveri di comportamento dell’intermediario avvisare il cliente della eventuale inadeguatezza dell’operazione con argomentazioni circostanziate poiché non può essere reputata sufficiente una generica frase standard prestampata. Dunque, l’avvertimento in questione deve essere comunicato attraverso una condotta intesa a rappresentare in modo puntuale e compiuto le caratteristiche dell’operazione, con peculiare riguardo ai rischi che la stessa viene propriamente a proporre; le specifiche ragioni che rendono nel concreto inadeguata una data operazione devono perciò venire trasmesse all’investitore con contenuti e termini tali da risultare destinate a porsi come reali cofattori della decisione di questi: di non investimento, come anche, nel caso, di investimento (cfr. Cass. civ., 18 maggio 2017, n. 12544). (Luca Caravella) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò
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