Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28241 - pubb. 22/11/2022

Cessioni in blocco: la lista di crediti ceduti è un atto formato dalla cessionaria

Tribunale Pavia, 04 Maggio 2022. Est. Cameli.


Contratti bancari – Cessione credito – Omesso deposito contratto – Difetto legittimazione cessionario – Elusione onere probatorio – Necessità prova inclusione – Revoca decreto ingiuntivo di primario intermediario



In tema di cessione del credito in blocco, grava sul cessionario nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di provare il contenuto del rapporto negoziale, la sussistenza del credito e la titolarità dello stesso.

In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.

Pur volendo riconoscere primario rilievo alla finalità del legislatore di agevolare il passaggio del credito, e quindi ritenere sufficiente l’estratto di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, non è in alcun modo consentita l’elusione dell’onere probatorio circa la titolarità dello stesso credito in capo alla ricorrente qualora siano dedotte una pluralità di cessioni.

Non può sopperire alla mancanza probatoria il deposito della “Lista di crediti ceduti” che pure individua il nome dell’opponente come debitore in quanto si tratta di atto a formazione unilaterale della stessa cessionaria, privo di formale attestazione o di collegamento con gli atti di cessione oggetto di contestazione. (Caterina Loiacono) (riproduzione riservata)



Segnalazione della Dott.ssa Caterina Loiacono


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