Disconoscimento e prova della fideiussione
Tribunale di Vicenza, 23 Febbraio 2023. Est. Ciutto.
Fideiussione bancaria – Disconoscimento sottoscrizione – CTU grafologica – Smarrimento originale fideiussione a seguito decesso CTU – Prova per testi ex artt. 2724 n. 3 e 2725 c.c. – Ammissibilità Oneri economici – Violazioni prescrizioni negoziali e norme imperative – Indicazioni delle violazioni della normativa bancaria – Onere probatorio a carico del correntista – Sussiste – CTU – Inammissibile Fideiussione – Mancata sottoscrizione del soggetto dei poteri di rappresentanza – Nullità – Esclusione Fideiussione – Decadenza garanzia per superamento del termine previsto ex art. 1957 c.c. – Clausola di deroga del termine – Nullità – Esclusione
A fronte del disconoscimento della firma di sottoscrizione sul contratto di fideiussione e del successivo smarrimento dell’originale della fideiussione, la conclusione del contratto può provarsi a mezzo della prova per testi ai sensi e per gli effetti degli artt. 2724 n. 3 e 2725 c.c..
Tali disposizioni consentono di procedere all’ammissione di tale mezzo di prova, quando il documento è stato smarrito senza colpa di chi intende farlo valere nel corso del giudizio.
Il correntista è obbligato ad individuare le prescrizioni negoziali o le disposizioni imperative di legge violate dall’Istituto di credito, anche a mezzo di perizia di parte.
Qualora le contestazioni siano generiche non può essere ammessa la CTU contabile perché esplorativa.
È sufficiente che il contratto “monofirma” sia redatto per iscritto ed una copia sia consegnata al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, potendo il consenso della Banca presumersi alla stregua dei comportamenti concludenti.
La fideiussione è stata stipulata in data 11.08.2010 ad oltre cinque anni dal provvedimento della Banca d’Italia che accerta la sussistenza dell’intesa anticoncorrenziale.
Tale provvedimento non può costituire prova dell’intesa anticoncorrenziale, perché l’istruttoria compiuta dalla Banca d’Italia riguarda il periodo temporale compreso tra il 2002 ed il 2005.
È onere del contraente allegare e dimostrare l’esistenza di un’intesa anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia avente ad oggetto quello di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale bancario.
Non si può ammettere che in base al provvedimento della Banca d’Italia del 2.5.2002 tutte le clausole in deroga all’art. 1957 c.c. contenute nelle fideiussioni bancarie debbano ritenersi per sempre nulle. (Paola Mai) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Paola Mai