Il Tribunale di Piacenza sulla concessione abusiva di credito ad un'impresa in crisi
Tribunale di Piacenza, 08 Gennaio 2025. Pres. Brusati. Est. Tiberti.
Credito – Concessione abusiva di credito – Impresa in crisi – Verifica – Ripetizione
Il contratto di finanziamento concesso a un’impresa in stato di crisi conclamata, senza una preventiva e adeguata verifica della sostenibilità economica e della capacità di rimborso, è nullo per contrasto con norme imperative ai sensi dell’art. 1418 c.c.
La concessione abusiva di credito, che consenta all’imprenditore di procrastinare il dissesto e accumulare ulteriori debiti, integra una condotta illecita che esclude la ripetizione delle somme erogate ai sensi dell’art. 2035 c.c., trattandosi di prestazione contraria al buon costume e all’ordine pubblico economico. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)