Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 565 - pubb. 01/07/2007

Diritto di recesso escluso per la negoziazione individuale

Tribunale Parma, 14 Maggio 2007. Est. Luisa Poppi.


Intermediazione finanziaria – Diritto di recesso previsto dall’art. 30 del TUF – Ambito applicativo – Negoziazione su base individuale – Esclusione.

Strumenti obbligazionari ad alto rendimento – Obbligo informativo dell’intermediario – Esclusione.



Lo ius poenitendi di cui all’art. 30 del TUF può trovare applicazione esclusivamente ai casi di collocamento propriamente detto e non a quelli di negoziazione su base individuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Costituisce nozione di comune esperienza, e dunque circostanza che non necessita di particolare informazione, il fatto che a rendimenti progressivamente più alti corrisponda un rischio di investimento più elevato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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