Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9331 - pubb. 24/07/2013
Ripetizione dell'indebito relativa a conto corrente e onere della prova della natura solutoria dei versamenti; mancata regolamentazione pattizia delle modalità di calcolo delle valute
Tribunale Pescara, 24 Giugno 2013. Est. Chiara Serafini.
Conto corrente bancario – Azione di ripetizione dell’indebito – Prescrizione – Prova della natura solutoria dei versamenti – Onere sulla banca.
Conto corrente bancario – Approvazione del conto – Incontestabilità del fatto cui si riferisce l’annotazione – Affermazione – Decadenza dal diritto di opporre eccezioni di nullità o inefficacia delle clausole giustificatrici dei versamenti annotati – Esclusione – Decadenza dall’azione di ripetizione dell’indebito – Esclusione.
Conto corrente bancario – Date valuta – Mancata regolamentazione pattizia – Riferimento a date valuta effettive.
Usura – Applicazione della legge n. 108/1996 ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore – Esclusione – Rilevanza dell’usura sopravvenuta – Esclusione.
Al fine di eccepire l’intervenuta prescrizione di un’azione di ripetizione dell’indebito relativa a un rapporto di conto corrente, l’istituto bancario ha l’onere di fornire elementi probatori diretti a dimostrare che i relativi versamenti siano da considerare solutori, circostanza che fa decorrere la prescrizione del diritto dal momento in cui essi sono effettuati. (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)
L’approvazione del conto ex art. 1832 c.c. (applicabile al conto corrente bancario in forza del richiamo operato dall’art. 1857 c.c.) rende incontestabili, qualora non siano impugnate, i fatti documentati dalle annotazioni, ma non comporta la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità ed efficacia delle clausole contrattuali che giustificano i versamenti cui le annotazioni si riferiscono, né dalla conseguente azione di ripetizione delle somme percepite dalla banca. (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)
La mancata regolamentazione pattizia del calcolo delle valute comporta che nel rapporto tra le parti si debba tenere conto solo della valuta effettiva – che fa riferimento alla data del giorno in cui la banca acquista o perde la disponibilità delle somme versate o prelevate – e non di altra, derivante dall’«aggiustamento» delle date ad opera dell’istituto bancario. (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)
La verifica della conformità degli interessi applicati al meccanismo del tasso soglia, introdotto dalla legge n. 108/1996, non può essere condotta sui contratti stipulati anteriormente all’entrata un vigore di questa, così come chiarito dall’art. 1, decreto legge n. 394/2000. (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta – D&S Studio Legale Associato
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