Sequestro giudiziario e sequestro conservativo di somme di denaro nella successione ereditaria
Tribunale di Varese, 10 Marzo 2021. Pres. Tacconi. Est. Heather M. R. Lo Giudice.
Successione ereditaria – Provvedimenti cautelari o conservativi – Sequestro di beni fungibili (denaro) – Inammissibilità sequestro giudiziario
Successione ereditaria – Provvedimenti cautelari o conservativi – Sequestro di beni fungibili (denaro) – Ammissibilità del sequestro conservativo
È inammissibile il ricorso per sequestro giudiziario avente ad oggetto la custodia o la gestione temporanea di beni fungibili, quali il denaro.
Sebbene il legittimario totalmente pretermesso non acquista non acquista all’apertura della successione la qualità di erede né la titolarità di beni ad altri attribuiti, potendo conseguire i suoi diritti solo dopo l’utile esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario, l’esperimento dell’azione petitoria, in tanto quanto volta al recupero di beni ereditari posseduti da altri, si tradurrà nel conseguimento di una pronuncia di condanna alla restituzione di tali beni, che ben può trovare tutela nelle forme del sequestro conservativo, quale unica cautela percorribile, posto che il diritto ereditario dell’erede pretermesso è destinato a sfociare, per la parte del relictum abusivamente prelevata, in un diritto di credito. (Matteo Borgini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Matteo Borgini