Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29399 - pubb. 29/06/2023

Giurisdizione e competenza territoriale sulle domande risarcitorie proposte dagli eredi dei militari Imi nei confronti della Repubblica e del fondo istituito presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell’art. 43 del DL 36/2022

Tribunale Verona, 12 Giugno 2023. Est. Vaccari.


Domande risarcitorie proposte dagli eredi dei militari Imi nei confronti della Repubblica e del fondo istituito presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell’art. 43 del DL 36/2022 – Giurisdizione del giudice tedesco – Esclusione – Giurisdizione del giudice italiano – Sussistenza


Criterio determinativo della competenza per territorio nei giudizi risarcitori promossi dagli eredi dei militari Imi ai sensi dell’art. 43 del DL 36/2022 – Criterio di cui all’art. 25 c.p.c. – Applicabilità


Rilevanza del foro ove ha sede il fondo istituto presso il Ministero dell’Economia – Esclusione



I commi 3 e 6 dell’art. 43 del DL 36/2022 facendo espresso richiamo a previsioni del codice di rito italiano, postulano implicitamente che le azioni dirette ad ottenere il titolo legittimante l’accesso al Fondo dal gestito dal Ministero dell’Economia vadano proposte in Italia.


Il criterio determinativo della competenza per territorio di cui occorre fare applicazione nei giudizi risarcitori promossi dagli eredi dei militari Imi ai sensi dell’art. 43 del DL 36/2022 è quello fissato dall’art. 25, secondo periodo, c.p.c. atteso che in tale giudizio si controverte di una obbligazione risarcitoria da fatto illecito ed è convenuta un'amministrazione centrale dello Stato.


In tali cause non rileva invece il foro di Roma, dove ha sede il Fondo, poiché non è stato ancora emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dal quarto comma dell’art. 43 succitato, che dovrebbe definire la procedura di accesso al Fondo e le modalita' di erogazione degli importi agli aventi diritto, sebbene sia ampiamente decorso il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge 36/2022, che era stato fissato a quel fine.
In mancanza di tale disciplina regolamentare le modalità di pagamento da parte del Fondo degli importi spettanti agli aventi diritto devono ritenersi quelle previste dalle norme della contabilità pubblica.
Diversamente opinando si dovrebbe attribuire rilievo ad un criterio determinativo della competenza territoriale, incerto e derogativo di quello generale, in assenza del necessario presupposto normativo con conseguente pregiudizio per gli attori. (Massimo Vaccari) (riproduzione riservata)




Testo Integrale