Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14436 - pubb. 10/10/2015
Insolvenza della società in liquidazione cancellata dal registro delle imprese e trasferimento ai soci di diritti e beni in regime di contitolarità
Tribunale Napoli Nord, 24 Settembre 2015. Est. Di Giorgio.
Società in liquidazione - Valutazione dell'insolvenza - Idoneità degli elementi attivi del patrimonio ad assicurare il soddisfacimento dei creditori concorsuali
Registro imprese - Cancellazione della società - Diritto dei creditori non soddisfatti di rivolgersi ai soci - Residui attivi non liquidati - Debiti non soddisfatti - Trasferimento di diritti e beni ai soci in regime di contitolarità - Configurazione di eredità giacente - Esclusione
Quando si tratti di società in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 legge fall. deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Con riferimento alla norma di cui all'articolo 2495 c.c., secondo la quale, dopo la cancellazione della società, i creditori non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, occorre precisare che anche per i residui attivi non liquidati al momento della cancellazione, così come per i debiti non soddisfatti, si verifica un fenomeno successorio per cui i diritti e i beni si trasferiscono del pari ai soci in regime di contitolarità con esclusione quindi dell'ipotesi di un patrimonio assimilabile alla figura dell'eredità giacente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Matteo Cirelli
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