Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16274 - pubb. 29/11/2016
Escutibilità della fideiussione ai promissari acquirenti in presenza concordato preventivo con riserva o di accordo di ristrutturazione
Tribunale Milano, 21 Novembre 2016. Est. Viola Nobili.
Fideiussione ex L.122/2005 - Stato di crisi - Concordato preventivo con riserva - Accordo dì ristrutturazione - Escutibilità
La fideiussione ex L. 122/2005 è escutibile allorché sia stata presentata una domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, comma 6 legge fall. e ciò anche fino all'omologa dell'eventuale accordo di ristrutturazione che prescinda dall'attualità della posizione del promissario acquirente, anche se all'epoca del decreto legislativo del 2005 non era prevista l'ipotesi di presentazione del concordato con riserva ex art 161, comma 6, legge fall., poiché in entrambe le ipotesi è presente lo stato di crisi richiesto dalla legge 122/2005. (Claudio Pirola) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
Segnalazione dell'Avv. Claudio Pirola del Foro di Milano
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